Dal 1 luglio 2021 le regole in materia di IVA hanno subìto una modifica: ecco cosa cambia con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 83 del 25 maggio 2021.
Sono numerose le novità introdotte con il D. Lgs. 83/2021, in particolare sono stati introdotti alcuni strumenti che danno la possibilità agli operatori di non ricorrere necessariamente all’apertura di una o più posizioni iva all’estero.
Altre novità sono: la sostituzione del preesistente regime MOSS con l’OSS, l’introduzione della franchigia unica e del regime IOSS.
Vediamole nello specifico.
Presupposti IVA.
L’iva, in base al D.P.R. 633/72, è caratterizzata da tre presupposti:
- Soggettivo: esercizio d’impresa (art. 4) o esercizio di arti o professioni (art. 5) ;
- Oggettivo: cessione di beni (art. 2) o prestazione di servizi (art. 3);
- Territorialità: (art. 7) che vediamo qui di seguito.
Il presupposto della territorialità, nello specifico, è riconducibile a tre elementi: il soggetto che compie l’operazione e l’oggetto dell’operazione, nello specifico la cessione di beni oppure la prestazione di servizi.
Il soggetto deve essere stabilito e identificato.
Nella cessione di beni per comprendere se la territorialità sussista o meno devo andare a vedere dove si trova l’oggetto che viene ceduto.
Nella prestazione di servizi esiste una doppia regola generale:
- Servizi B2B: vale il criterio del luogo di destinazione e l’iva è rilevante nello stato del committente
- Servizi B2C: vale il criterio del luogo di origine e l’iva è rilevante nello stato del prestatore
Tale presupposto è stato oggetto di numerose deroghe, alcune delle quali sono quelle che prendiamo in esame in questo articolo.
Nelle situazioni in cui co-esistono i tre presupposti abbiamo a che fare con operazioni che rientrano nel campo iva, ed in quanto tali generano l’obbligo di fatturazione.
Mentre, nei contesti in cui uno dei presupposti viene a mancare ci troviamo in una condizione definita ‘fuori campo iva’.
Ovvero, se l’operazione risulta sprovvista di oggetto/soggetto non è necessario emettere fattura.
Se manca il requisito della territorialità rimane l’obbligo di fatturazione (art. 21 co. 6bis).
Prima del decreto: MOSS e soglie per singolo stato.
MOSS (Mini One Stop Shop)
Il MOSS era un regime speciale ed opzionale all’obbligo di identificazione nel Paese UE del Consumer privato. Era un’iniziativa utilizzabile solamente in riferimento alle prestazioni di servizi TTE (Telecomunicazione, Teleradiodiffusione ed Elettronici) B2C, rese a consumatori privati stabiliti in un Paese UE diverso da quello nel quale l’impresa è stabilita.
Tale strumento permetteva alle aziende di versare l’iva direttamente all’amministrazione finanziaria italiana. L’adesione al regime era facoltativa, tuttavia era vincolante in quanto se un soggetto passivo avesse scelto di avvalersene avrebbe dovuto applicarlo in tutti i Paesi UE di suo interesse.
Obbligo di identificazione nel Paese UE
L’alternativa, in passato, era andare a vedere nell’apposita tabella (redatta dall’Unione Europea) la soglia massima (oscillavano dai 35.000 ai 100.000 euro) di vendite a distanza in un determinato stato, al fine di confrontarla con l’importo delle vendite aziendali in quella zona.
Fino al raggiungimento della soglia era possibile applicare l’iva italiana, al superamento della stessa era obbligatorio applicare la tassazione dello stato di riferimento e procedere alle fasi di registrazione, dichiarazione e versamento in ogni stato membro.
Dopo il decreto: OSS, franchigia unica e IOSS.
OSS (One Stop Shop)
L’OSS è un’evoluzione del MOSS:
- Estende le tipologie di prestazioni di servizio, non considerando più esclusivamente le prestazioni di servizio TTE B2C;
- Inserisce le cessioni di beni.
Tutti i soggetti iscritti al MOSS in data 30 giugno 2021 sono stati automaticamente registrati al nuovo sistema OSS. In caso contrario, è possibile effettuare l’iscrizione direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Franchigia unica
Ad oggi il tema delle 27 soglie diverse per ogni stato si è modificato ed è stata istituita una soglia unica di 10.000 €, al raggiungimento della quale è obbligatorio versare l’iva nel paese di destinazione del bene.
La soglia si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi elettronici e alle vendite a distanza intracomunitarie di beni. Dal punto di vista della territorialità tale soglia è frutto della somma delle vendite nei vari stati.
Il VAT Search è uno strumento messo a disposizione da parte dell’Unione Europea per semplificare le procedure e rendere più semplice per i contribuenti l’identificazione dell’aliquota da applicare.
IOSS (Import One Stop Shop)
È un regime speciale facoltativo creato per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel contesto di spedizioni di beni di valore modesto (valore intrinseco non superiore a 150 euro). L’utilizzo del regime è consentito ai fornitori e ai marketplace.
I vantaggi sono:
- semplificazione e riduzione dei tempi di consegna;
- garanzia di una transazione trasparente per l’acquirente;
- semplificazione della logistica.
A chi si rivolgono le nuove regole?
L’iscrizione al regime OSS non UE è consentita ai soggetti non stabiliti in EU per le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti all’interno dell’UE.
L’iscrizione al regime OSS UE è consentita a:
- soggetti non stabiliti UE per la vendita a distanza intracomunitarie di beni;
- soggetti stabiliti in UE per le prestazioni di servizi B2C che avvengono in uno stato membro nel quale non sono stabili;
- soggetti stabiliti nell’UE per le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- interfacce elettroniche per alcune vendite a distanza o nazionali di beni facilitate.
I soggetti che possono ricorrere al regime di importazione sono:
- fornitori stabiliti fuori all’UE;
- fornitori stabiliti in UE
- interfacce elettroniche stabilite in UE;
- interfacce elettroniche non stabilite in UE.
Le novità introdotte dal D. Lgs. 83/2021 hanno l’obiettivo di modernizzare e adeguare l’impianto normativo europeo IVA in relazione al fenomeno, sempre più diffuso e globalizzato, del mercato on line.
Lo scopo auspicato è quello di incentivare e rendere meno complessa la prestazione di servizi e la cessione di beni sia all’interno sia al di fuori dell’Unione Europea.